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Capponi Consulting

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Descrizione dell'azienda

Studio di consulenza integrata il cui obiettivo
primario č quello di offrire ai propri clienti un
servizio multidisciplinare nei settori della
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e della
consulenza di direzione ed organizzazione
aziendale.

Ø Si tratta di un sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi basato su crediti assegnati e/o decurtati in funzione di specifici requisiti e/o violazioni.

Ø La patente avrà una dotazione iniziale di 30 crediti, da decurtare a seguito di violazioni che espongono i lavoratori a rischi, infortuni, inabilità o morte.

Ø Per lavorare in un cantiere edile sono necessari almeno 15 crediti residui sulla patente.

Ø La patente sarà oggetto di richiesta nell’ambito della verifica dei requisiti tecnico professionali in fase di accesso al cantiere[1].

CHI DOVRÀ AVERLA


Ø Saranno tenuti al possesso della “patente a punti” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Ø Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

DA QUANDO


Ø Dal 1° ottobre 2024 e all’esito dell’integrazione di una sezione dedicata sul Portale Nazionale del Lavoro SommersoPromosso con precedenteDecreto Legge 30 aprile 2022, n. 36

ACCESSO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE TRAMITE “CREDITI”


Ø Questa “patente” verrà rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) alle imprese e ai lavoratori autonomi sulla base di una serie di requisiti come quelli riportati di seguito:

a) L’iscrizione alla Camera di Commercio;

b) Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi[2] previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

c) Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

d) Possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) L’adempimento rispetto all’elaborazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

f) Possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

Ø Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

In aggiornamento…

DECURTAZIONE DEI CREDITI E SOSPENSIONE DELLA PATENTE


Ø In maniera analoga a quanto accade per la patente di guida, il legislatore ha previsto una decurtazione di puntiin relazione agli accertamenti circa le violazioni di cui se ne riporta una casistica non esaustiva.

VIOLAZIONE CREDITI DECURTABILI

a) Mancata

· Elaborazione DVR/POS/Piano di Emergenza ed Evacuazione (se previsto);

· Nomina RSPP;

· Formazione e addestramento;

· Fornitura di dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall’alto;

· Ecc [3]

10

b) Mancate adozione di misure di prevenzione e protezione in lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori quali:

· Lavori che espongono a seppellimento/sprofondamento entro gli scavi a profondità superiore e 1,5 m

· Lavori che espongono a caduta dall’alto da altezze superiori a 2 metri;

· Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

· Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;

· Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;

· Ecc…[4]

7

c) Presenza di lavoratori irregolari [5]

5

d) Riconoscimento del datore di lavoro di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte

20

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale

15

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni

10

REINTEGRO DEI CREDITI


Ø I crediti decurtati potranno essere reintegrati con la frequenza di corsi di formazione[6] . Copia dell’attestato di frequenza dovrà essere trasmessa alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Ø I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.

Ø Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti per le violazioni sopra menzionate, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti.

In aggiornamento…

LE SANZIONI


Ø Una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 €.

Ø L’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

IL NOSTRO SUPPORTO PER LA TUA IMPRESA

Fatti trovare pronto e non esitare a contattarci!

I tecnici esperti del Team Capponi Consulting sono a disposizione per supportarti negli adempimenti degli obblighi previsti per poter essere in regola con il rilascio della patente a crediti per la tua impresa.



[1] Viene introdotta la lett. b-bis comma 9, art. 90 del D.lgs. 81/08 e s.m.i

[2] Art. 37 del. D.lgs. 81/08 e s.m.i.

[3] Accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del. D.lgs. 81/08 e s.m.i.

[4] Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del. D.lgs. 81/08 e s.m.i.

[5] Provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

[6] Previsti dall’art. 37 comma 7 del. D.lgs. 81/08 e s.m.i.

 
Aggiornamento del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 81/08 - Luglio 2023

Come noto, frequenza e intensità delle ondate di calore negli ultimi anni stanno divenendo una costante del periodo estivo ponendoci di fronte ad una seria di sfida per la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori.

Il Rischio delle Ondate di Calore per i Lavoratori

Le ondate di calore non solo rappresentano una minaccia per la salute pubblica, ma possono anche mettere a repentaglio la sicurezza e il benessere dei lavoratori. In particolare, chi lavora all'aperto o in ambienti chiusi poco ventilati può essere esposto a temperature elevate, aumentando il rischio di colpi di calore, svenimenti, e disturbi legati al caldo.

L'Aggiornamento del Testo Unico della Sicurezza di Luglio 2023 e il rischio da calore

Il D.Lgs. 81/08, noto come Testo Unico della Sicurezza, è un importante strumento legislativo che stabilisce norme e misure di protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori in Italia.

Pur affrontando già il tema della valutazione del rischio connesso al microclima, con l’aggiornamento di Luglio 2023 il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08) prevede l’obbligo di valutare il rischio da calore e adottare le necessarie misure preventive e protettive al fine di promuovere una maggiore resilienza e proteggere i lavoratori durante questi eventi climatici.

Nel merito, l’aggiornamento normativo ha visto l’inserimento della nota INL(Ispettorato Nazione del Lavoro) prot. n. 5056 del 13/07/2023, avente ad oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

Richiamando quanto già contenuto e promosso con nota prot. n 4753 del 26/07/2022 l’INL ribadisce che il rischio in oggetto sia prioritariamente da considerare a tutela della salute dei lavoratori impegnati in attività lavorative non occasionalmente all’aperto, ovvero ricoprenti mansioni da svolgere in ambienti outdoor, e dunque ove non possono essere attuare modifiche dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’esposizione.

Non meno importante rimane la valutazione del rischio di stress da calore per i lavori indoor che, per le caratteristiche del processo produttivo, piuttosto che le condizioni ambientali, può aumentare durante le ondate di caldo.

La stessa Agenzia richiama l’attenzione dei propri Uffici in fase di vigilanza ispettiva alla tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore

I Punti Chiave

Tra i principali punti dell'aggiornamento:

1. Valutazione del Rischio: I datori di lavoro sono ora tenuti a condurre una valutazione del rischio specifica per le ondate di calore e includerla nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e/o nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) ove applicabile.

Tale obbligo è altresì in capo al Coordinatore della Sicurezza nei cantieri che dovrà integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La valutazione deve essere volta ad identificare il rischio e definire le misure preventive e protettive da adottare per proteggere i lavoratori esposti a temperature elevate.

Per la valutazione del rischio vengono promosse diverse metodologie tra le quali quelle previste dal “Progetto Worklimate” curato dall’Inail e quanto consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima

2. Informazione, formazione e sensibilizzazione: I datori di lavoro sono tenuti a fornire adeguata informazione e formazione ai propri dipendenti riguardo ai rischi legati alle ondate di calore e alle misure preventive da adottare. Questo include informazioni sulla prevenzione dei colpi di calore, l'importanza dell'idratazione e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale adatti.

3. Adattamenti dei Turni di Lavoro: In caso di ondate di calore estreme, il Testo Unico della Sicurezza promuove la possibilità di adattare i turni di lavoro per ridurre l'esposizione dei lavoratori alle ore più calde della giornata. Questo potrebbe significare spostare l'orario di lavoro o fornire pause aggiuntive per consentire il recupero dal caldo.

4. Fornitura di Attrezzature Adeguate: I datori di lavoro sono incentivati a fornire attrezzature adeguate per ridurre l'esposizione al calore, come dispositivi di raffreddamento o ventilazione negli ambienti di lavoro.

5. Ricorso alla CIGO:Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali e lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria).

Il nostro supporto per la tua Azienda

I tecnici esperti del Team Capponi Consulting hannosviluppato uno strumento “ad hoc” con cui il Datore di Lavoro o il Coordinatore della Sicurezza può prontamente assolvere all’obbligo di Valutazione del Rischio Stress Termico.

Si tratta di un documento reso disponibile in formato word, quindi personalizzabile in ogni parte, che permette all’utilizzatore di elaborare la valutazione del rischio specifico in oggetto eventualmente integrandola all’interno del proprio DVR, POS o PSC.

Tale documento, oltre a contenere le varie metodologie di valutazione disponibili, definisce le misure di mitigazione del rischio che possono essere adottate in funzione dell’evoluzione microclimatica.

 
DECRETO LAVORO 2023

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023) il nuovo Decreto-Legge n. 48 che contiene alcuni rilevanti provvedimenti riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la vigilanza.

In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche al D.lgs. 81/08:

IL MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

· Art. 18, comma 1 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

New: Obbligo di nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria anche quando richiesto dalla valutazione dei rischi.

· Art. 25, comma 1 - Obblighi del medico competente

New: Obbligo di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di comunicare al datore di lavoro, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, un suo sostituto in possesso dei requisiti di legge.

LA FORMAZIONE

· Art. 37, comma 2, - Controllo sulla formazione dei lavoratori

New: lett. b-bis) Gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione devono prevedere il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa

· Art. 73, - Informazione, formazione e addestramento di attrezzature di lavoro

New: comma 4-bis: Obbligo di formazione e addestramento specifico per il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

· Art. 87, comma 2 - Sanzioni a carico del datore di lavoro

New: Introdotta una nuova sanzione per la violazione del nuovo comma 4-bis dell'art. 73.

(pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro)

LE ATTREZZATURE DI LAVORO

· Art. 21, comma 1 - Disposizioni per imprese familiari e lavoratori autonomi

New: Obbligo di utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo lII, nonché opere provvisionali in conformità al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008

· Art. 71, comma 12- Obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature

New: Estensione anche ai soggetti privati (abilitati) della qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle verifiche periodiche delle attrezzature.

· Art. 72, comma 2 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

New: Richiesta autocertificazione di chi prende a noleggio le attrezzature di lavoro che attesti la formazione e addestramento dei soggetti individuati per l'utilizzo.

Ulteriori novità hanno poi riguardato i seguenti aspetti:

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E IL DVR

· Art. 17 DL 4 maggio 2023 - Alternanza scuola-lavoro - PCTO

New: Art. 1, comma 784-quaterL. 145/2018:Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza, devono integrare la valutazione dei rischi (di cui l’art. 17 e 28 del D.lgs. 81/08) con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti.

L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

· Art. 15 DL 4 maggio 2023 – Rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

New: Aumenta la condivisione dei dati con l'obiettivo di orientare meglio l'attività ispettiva, nei confronti delle imprese anche che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL NOSTRO SUPPORTO PER TUA AZIENDA

Lo studio Capponi Consulting potrà supportare la tua azienda su tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza, aiutandoti nella verifica della conformità rispetto alle novità normative.

I nostri tecnici sono a disposizione per supportarti nella valutazione dei rischi, nel definire idonei percorsi formativi e nel verificare la rispondenza degli aspetti connessi alla salute e sicurezza della tua azienda.

 
Come ottenere la Certificazione ISO 50001

OTTENERE LA CERTIFICAZIONE ISO 50001 PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE E PER RISPETTARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELLE GARE DI APPALTO

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COS'E' LA CERTIFICAZIONE ISO 50001

La norma UNI CEI EN ISO 50001 è la versione italiana della norma ISO 50001 e specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione dell’Energia.

La certificazione ISO 50001, come tutte le altre norme ISO, si basa su una norma ad adesione volontaria e si applica ad ogni organizzazione, pubblica o privata, di qualsiasi dimensione, settore produttivo e indipendentemente dal tipo e quantità di energia consumata.

Tale norma ISO 50001 permette la realizzazione di un Sistema di Gestione dell’Energia focalizzando l’attenzione sulle prestazioni e il rendimento energetico e definisce i requisiti per definire le strategie di miglioramento della performance energetica.

La norma ISO 50001 può essere applicata indipendentemente o essere integrata con altri standard di Sistema, quali la Qualità ISO 9001, l’Ambiente ISO 14001, la Salute e Sicurezza ISO 45001 grazie all’approccio condiviso High Level Structure.

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CERTIFICAZIONE PER GLI APPALTI PUBBLICI

La certificazione ISO 50001 è divenuta ormai criterio premiante nei nuovi CAM ovvero Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di lavori e servizi negli appalti pubblici.

Tale certificazione è richiamata inoltre all’articolo 93 del Codice degli Appalti permettendo all’operatore in possesso della certificazione ISO 50001 di ottenere una riduzione della garanzia fideiussoria pari al 30%.

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VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE ISO 50001

La certificazione ISO 50001 aiuta le organizzazioni a valutare e dare priorità all'implementazione di nuove tecnologie efficienti dal punto di vista energetico e a migliorare l'efficienza energetica mediante un uso razionale dell’energia.

I vantaggi tangibili derivanti dall’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia sono:

  • Conoscere e monitorare i consumi energetici;
  • Promuovere le migliori pratiche e comportamenti virtuosi per la gestione dell'energia;
  • Fornire un quadro per promuovere l'efficienza energetica in tutta la catena di approvvigionamento;
  • Facilitare i miglioramenti della gestione dell'energia per i progetti di riduzione delle emissioni di gas serra;
  • Creare trasparenza e sviluppare una reputazione ambientale credibile.

Con conseguente miglioramento delle prestazioni energetiche, aumento dell’efficienza energetica e riduzione dei costi

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COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE ISO 50001

Il nostro Studio è in grado di supportare le organizzazioni ad ottenere la certificazione ISO 50001 seguendo i seguenti passi:

  1. Individuare un “Gruppo di Gestione dell’Energia” che si occupi dell’implementazione del Sistema di Gestione;
  2. Definire la Politica energetica;
  3. Individuare i requisiti normativi applicabili;
  4. Sviluppare le procedure operative;
  5. Condurre l’analisi energetica – energy review;
  6. Stabilire obiettivi e traguardi energetici;

Sono infine in comune con le altre norme i paragrafi riguardanti gli audit interni e il riesame della direzione.

Vuoi ottenere la Certificazione ISO 50001?

Hai bisogno di supporto o formazione al riguardo?

 
Il D.M. 10 marzo 1998 definitivamente in pensione

Dopo più di vent’anni di applicabilità, il D.M. 10 marzo 1998 va definitivamente in pensione e viene sostituito da tre decreti specifici.

L'art. 46, comma 3, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. già prevedeva la possibilità di adottare "Uno o più Decreti" ai fini del conseguimento di obiettivi prefissati:

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2. misure precauzionali di esercizio;

3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4. criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

D.M. del 1 settembre 2021

- IL DECRETO CONTROLLI –

IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE 2022

(un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021. N.d.R.)

DI COSA PARLA

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Esso tratta l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

PUNTI CHIAVE DEL DM 1 SETTEMBRE 2021

o QUALIFICA MANUTENTORI: Verifica dei requisiti tecnico professionali degli addetti alla manutenzione e controllo periodico. (Qualifica manutentori prorogata la 25 settembre 2023)

o REGISTRO CONTROLLI: Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

o SORVEGLIANZA: le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Il D.M. del 2 settembre 2021

- IL DECRETO GSA -

IN VIGORE DAL 4 OTTOBRE 2022

(un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021. N.d.R.)

DI COSA PARLA

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

Esso tratta l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio e comprende anche di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.

PUNTI CHIAVE DEL DM 2 SETTEMBRE 2021

  • o GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (GSA): Il datore di lavoro adotta misure ossia operative in esercizio ed emergenza. Verifica e applicazione delle misure protettive e preventive.

    o PIANO DI EMERGENZA: il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:

    · luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

    · luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

    · luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

    Qualora non ricadente nell’obbligo di redigere il Piano di Emergenza il Datore di Lavoro deve comunque adottare tutte le misure organizzative e gestionali necessarie da attuare in caso di incendio da riportare all’interno del DVR aziendale.

o ESERCITAZIONI ANTINCENDIO: Ove ricorre l’obbligo di redigere il Piano di Emergenza rimane l’obbligo per i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. Il datore di lavoro dovrà darne evidenza documentale.

o FORMAZIONE ANTINCENDIO: le modifiche riguardano la classificazione delle attività:

· Da RISCHIO BASSO à ad attività di “LIVELLO 1”

· Da RISCHIO MEDIO à ad attività di “LIVELLO 2

· Da RISCHIO ALTO à ad attività di “LIVELLO 3

Il 4 aprile 2023 è terminato il periodo transitorio di 6 mesi durante il quale potevano essere erogati i corsi di formazione secondo i criteri del DM 10/03/1998 già programmati alla data del 04/10/2022.

Dunque, a seconda del tipo di attività in cui devono operare gli addetti antincendio essi dovranno frequentare corsi erogati con le modalità riepilogate a seguire:

FORMAZIONE BASE


AGGIORNAMENTO

La periodicità dell’aggiornamento passa da 3 anni a à 5 anni

CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO

Il D.M. del 3 settembre 2021

- IL DECRETO MINI -CODICE –

IN VIGORE DAL 29 OTTOBRE 2022

(un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021. N.d.R.)

DI COSA PARLA

“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”.

Esso tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.

PUNTI CHIAVE DEL DM 3 SETTEMBRE 2021

o VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO: il decreto definisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività di cui il campo di applicazione.

o APPLICABILITÀ: Si applica a

· Tutte le attività che non dispongono di specifiche regole tecniche;

· Ai luoghi di lavoro definiti a “basso rischio di incendio”;

· Attività non soggette a visite e controlli di prevenzione incendi (CPI-SCIA) ovvero tutte le attività non ricomprese nell’Allegato I al DPR 151/2011.

IL NOSTRO SUPPORTO PER TUA AZIENDA

Lo studio Capponi Consulting potrà supportare la tua azienda su tutti gli obblighi riferiti ai nuovi decreti.

I nostri tecnici sono a disposizione per la valutazione del rischio incendio secondo i criteri nel nuovo decreto, l'elaboraizone delle planimetrie di emergenza, la definizione delle misure organizzative e gestionali per un’efficace gestione della sicurezza antincendio, la formazione del personale addetto all’antincendio e molto altro.

 
RISCHIO MICROCLIMA: MODELLO WORD PER AGGIORNARE IL PSC

La circolare n. 4753 del 26/07/2022 emanata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con specifico riferimento alle attività di cantiere, materia disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ribadisce l’obbligo per il Coordinatore della Sicurezza di considerare e valutare il Rischio Microclima nell’ambito dell’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Tale aspetto risulta di rilevante importanza in quanto, conseguentemente alla valutazione del Rischio Specifico Stress Termico, le misure di prevenzione e protezione individuate per la mitigazione del rischio incidono su vari aspetti del cantiere, tra cui l’organizzazione, l’allestimento, le modalità di esecuzione di determinate fasi di lavoro e la gestione delle interferenze.

I tecnici esperti del Team Capponi Consulting, quotidianamente coinvolti nelle attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, hanno prontamente assolto all’obbligo di Valutazione del Rischio Stress Termico e di aggiornamento delle misure preventive, nonché delle scelte organizzative ed operative da attuare per la gestione del rischio in cantiere, sviluppando un documento “ad hoc” con cui integrare il PSC già elaborato per i cantieri attivi.

Il documento disponibile in formato word, quindi personalizzabile in ogni parte, permette al Coordinatore della Sicurezza di eseguire rapidamente una valutazione puntuale ed una classificazione del Rischio Microclima per ogni fase di lavoro prevista in cantiere, in base alla quale si definiscono le necessarie misure preventive da mettere in atto.

Il documento è sviluppato secondo le indicazioni e i criteri del “Progetto Worklimate per la gestione del rischio caldo” curato dall’Inail, sfruttando gli strumenti richiamati dalla stessa circolare INL del 26/07/2022 per eseguire con semplicità una valutazione del rischio professionale in questione.

Infine, contestualmente all’adempimento dell’obbligo di aggiornare il PSC, attraverso il modello di documento proposto il Coordinatore potrà fornire ai Datori di Lavoro delle imprese esecutrici utili e semplici indicazioni per valutare il Rischio Microclima nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), favorendo un esito positivo della verifica dell’idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC.

Il modello include dei contenuti esemplificativi che permetteranno una rapida e semplice personalizzazione.

Acquistare il documento significa per il Coordinatore avere a disposizione uno strumento di lavoro pronto all’uso per assicurare la piena rispondenza del PSC alle attuali linee di indirizzo degli Organi di Vigilanza riguardo alla gestione del Rischio Microclima in cantiere.

Consulta l'indice del documento e scrivici per ricevere una preview dettagliata e per altre info e costi.

 
Kit documentale certificazione ISO 9001 per imprese edili superbonus 110% e bonus casa

Dal prossimo 1° gennaio 2023 un emendamento del Decreto Ucraina bis ha disposto che le Imprese che realizzano lavori di superbonus e bonus casa dovranno avere l’attestazione SOA e, per interventi di importo superiore a 516 mila euro, la certificazione ISO 9001.

Gli esperti sistemisti di Capponi Consulting hanno studiato il Kit documentale ISO 9001 per imprese del settore Edilizia che consente una rapida implementazione dei documenti richiesti dalla norma ISO 9001 per ottenere la successiva certificazione.

Il kit documentale ha già superato con successo numerosi audit da parte di diversi Enti preposti al rilascio della certificazione ISO 9001 del settore edile e contiene i seguenti files in formato Word e Excel:

  • Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità

  • Politica per la Qualità

  • Organigramma

  • Mappatura processi

  • Procedure della Qualità:

o Gestione dei documenti e delle informazioni documentate
o Analisi del contesto, parti interessate, rischi e opportunità
o Gestione risorse umane
o Gestione infrastrutture e mezzi
o Strumenti e apparecchi di misurazione
o Progettazione
o Approvvigionamenti e acquisti
o Gestione del processo cantieri
o Non conformità e azioni correttive
o Audit interni
o Riesame della direzione e miglioramento continuo

  • Modulistica (alcuni esempi):

o Elenco informazioni documentate – L'ultima arrivata | Vasconi Logo Excel - Mago del PC
o Analisi del contesto, parti interessate, rischi e opportunità - L'ultima arrivata | Vasconi Logo Excel - Mago del PC
o Schede personale e programma di formazione - L'ultima arrivata | Vasconi Logo Excel - Mago del PC
o Schede infrastrutture e mezzi e scadenzario manutenzioni - L'ultima arrivata | Vasconi Logo Excel - Mago del PC
o Schede taratura apparecchi di misurazione e scadenzario – L'ultima arrivata | Vasconi Logo Excel - Mago del PC
o Piano controlli qualità in cantiere
o Progettazione
o Schede fornitori con qualifica – L'ultima arrivata | Vasconi Logo Excel - Mago del PC
o Elenco Non conformità e Azioni Correttive – L'ultima arrivata | Vasconi Logo Excel - Mago del PC
o Programma e Check List per Audit Interni
o Riesame della Direzione e tabella Indicatori e Obiettivi

Tutti i documenti sono pronti all’uso, includono contenuti inseriti a titolo esemplificativo e completamente modificabili in base alle esigenze.

Contattaci per ricevere una anteprima dei files, info e costi.

 
Certificazione ISO 14064-1: Kit documentale per l?implementazione dell?inventario GHG

Il kit documentale GHG è stato studiato dagli esperti sistemisti di Capponi Consulting e consente una rapida implementazione dei documenti richiesti dalla norma ISO 14064-1 all’interno delle Organizzazioni che vogliono ottenere la certificazione Carbon Footprint.

Il kit documentale ha già superato con successo numerosi audit da parte di diversi Enti preposti al rilascio della certificazione Carbon Footprint ISO 14064-1 e contiene i seguenti files in formato Word e Excel:

  • File in formato Excel denominato “INVENTARIO GHG” che permette di gestire in maniera integrata:

- analisi preliminare di significatività delle emissioni indirette

- raccolta e gestione dei dati di attività

- calcolo delle emissioni GHG

- calcolo dell’incertezza

- calcolo del valore GHG finale

  • File in formato Word denominato “REPORT GHG” che implementa puntualmente tutti i requisiti previsti al punto 9.3 della norma ISO 14064-1

  • File in formato Word denominato “PROCEDURA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUI GAS SERRA” che implementa puntualmente tutti i requisiti previsti al punto 8.1 della norma ISO 14064-1

  • File in formato Word denominato “POLITICA GHG”

  • File in formato Word denominato “CHECK LIST PER AUDIT E REVISIONE TECNICA DELLE INFORMAZIONI GHG"

  • File in formato Word denominato “RIESAME DELLA DIREZIONE GHG"

  • File in formato Word denominato “VERBALE DI FORMAZIONE GHG”

  • Slides “CORSO DI FORMAZIONE GHG” rivolto al Team di sviluppo dell’inventario GHG

Tutti i documenti sono pronti all’uso e includono contenuti inseriti a titolo esemplificativo e completamente modificabili in base alle esigenze.

Contattaci per ricevere una anteprima dei files, info e costi.

Consulenza ISO 14064 Roma - Certificazione ISO 14064 Milano - Torino - Genova - Carbon footprint - Impronta carbonio - Certificazione gare - Enel - Padova - Consulente ISO 14064 - Preventivo ISO 14064

 
ISO 14064: Carbon Footprint

LA QUANTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA PER PROMUOVERE TRASPARENZA E CREDIBILITA’ AZIENDALE

COS’E’ LA CARBON FOOTPRINT

Carbon Footprint significa “impronta di carbonio” ed è il parametro che permette di definire gli impatti ambientali che le attività di origine antropica hanno sul cambiamento climatico ovvero sul surriscaldamento del pianeta.

Il dato permette infatti di stimare le emissioni in atmosfera di gas serra GHG causate da un’Organizzazione, oppure un prodotto o servizio, espresse in tonnellate di CO2 equivalente.

CERTIFICAZIONI PER GLI APPALTI

La Carbon Footprint è divenuta ormai criterio premiante nei nuovi CAM ovvero Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di lavori e servizi negli appalti pubblici.

Le certificazioni ISO 14064-1 e ISO 14067 sono inoltre richiamate all’articolo 93 del Codice degli Appalti permettendo all’operatore in possesso di una delle due certificazioni sopracitate di ottenere una riduzione della garanzia fideiussoria pari al 15%.

DIFFERENZA TRA ISO 14064-1 e ISO 14067

Le due certificazioni ISO 14064-1 e ISO 14067 sono entrambe focalizzate sulle perfomance ambientali con lo scopo di quantificare le emissioni di gas serra GHG, ecco brevemente le differenze:

La ISO 14064-1 permette a un’Organizzazione operante in qualsiasi settore merceologico di quantificare e definire un inventario delle emissioni di gas serra GHG ed individuare la “baseline” emissiva o Carbon Footprint, su cui si potrà intervenire con azioni finalizzate a ridurre, per quanto possibile, le emissioni GHG, anche attraverso l’adozione di un modello di consumo sostenibile.

La ISO 14067 segue invece un approccio Life Cycle Assessment (LCA), per cui le emissioni di gas serra GHG vengono contabilizzate durante l’intero ciclo di vita del prodotto o servizio erogato permettendo di calcolare la Carbon Footoprint di Prodotto ovvero la CFP, al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e promuovere prodotti e servizi con minori emissioni di CO2.

Vuoi calcolare la tua Carbon Footprint?

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Approfondimento ISO 14064-1

Approfondimento ISO 14067

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Modifiche al Testo Unico della Sicurezza

LE PRINCIPALI MODIFICHE

In vigore dal 21 dicembre 2021, le modifiche apportate al Testo Unico della sicurezza introdotte dal Decreto Fiscale 146/2021 emanato dal Governo Draghi sono state integrate nella versione coordinata di gennaio 2022 del D.Lgs. 81/2008 disponibile online.

Diversi sono gli ambiti trattati dal Testo Unico della Sicurezza che sono stati interessati delle ultime modifiche, tra i quali riportiamo quelli in cui è possibile rilevare delle novità sostanziali.

PREPOSTO ALLA SICUREZZA

Compare tra gli obblighi spettanti al Datore di Lavoro e ai Dirigenti quello di nominare uno o più preposti alla sicurezza, introducendo la possibilità di riconoscere ai lavoratori che svolgono tale ruolo l’emolumento spettante, che potrà essere definito dai contratti e dagli accordi collettivi.

Ridefinito il ruolo del preposto, al quale è conferito il potere e l’onere di intervenire per modificare il comportamento non conforme del lavoratore inosservante le disposizioni e istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale, con la possibilità di interromperne l’attività lavorativa.

A ciò si aggiunge il potere di interrompere temporaneamente l’attività in caso di condizioni di pericolo rilevate nell’ambito dell’attività di sorveglianza, ferma restando la necessità di segnalare in maniera tempestiva la non conformità rilevata.

Infine, la designazione del preposto risulta indispensabile nell’ambito delle attività svolte in regime di appalto o subappalto.

FORMAZIONE

Rilevante è la previsione di un accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi delle disposizioni del Testo Unico della Sicurezza in materia di formazione, che darà luogo alla pubblicazione di un nuovo Accordo Stato Regioni entro il 30 giugno 2022.

Infine, come già previsto per la formazione particolare aggiuntiva (percorso base), anche l’aggiornamento periodico dei Preposti dovrà essere svolto con modalità in presenza e ripetuto con cadenza almeno biennale.

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Novità, forse più interessante, è quella dell’introduzione del Datore di Lavoro tra i destinatari una formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sarà lo stesso nuovo Accordo Stato Regioni previsto entro il 30 giugno 2022 a definire le modalità ed i contenuti minimi dei percorsi formativi destinati al Datore di Lavoro.

ADDESTRAMENTO

L’attività di addestramento viene definita in maniera più dettagliata, ovvero consistente nella prova pratica per l’uso corretto ed in sicurezza di attrezzature, macchine impianti, sostanze e DPI, nonché nell’esercitazione applicata delle procedure di lavoro in sicurezza previste.

Il Datore di Lavoro dovrà garantire, oltre all’attuazione, la formalizzazione degli interventi di addestramento eseguiti.

 

Elenco Percorsi:
Elenco Categorie: Formazione Servizi per Aziende e Privati
Elenco Tag: certificazioni consulenza formazione sicurezza



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